Intervento Litisconsortile del Terzo: Necessario Garantire il Diritto al Contraddittorio
Intervento Litisconsortile del Terzo: Necessario Garantire il Diritto al Contraddittorio
Introduzione:
Con l'ordinanza n. 3238 del 5 febbraio 2024, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di intervento litisconsortile: alle parti già coinvolte nel processo deve essere pienamente garantito il diritto al contraddittorio rispetto alla domanda autonoma proposta dal terzo interveniente. Il terzo, infatti, fa valere un autonomo diritto soggettivo e ciò impone la possibilità di una difesa piena da parte dei destinatari della nuova domanda.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
Piena difesa rispetto alla domanda dell'interveniente: Quando il terzo propone un intervento principale o litisconsortile, egli introduce una domanda autonoma, connessa all’oggetto o al titolo della lite principale. Le parti originarie, nei cui confronti è proposta questa nuova domanda, devono poter esercitare un pieno diritto di difesa, che comprende:
La negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo.
L’allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
La proposizione di domande riconvenzionali.
Garanzia del contraddittorio: Il principio del contraddittorio, sancito dall’art. 24 della Costituzione e dalle norme processuali, impone che chiunque sia destinatario di una nuova pretesa processuale sia posto nella condizione di difendersi pienamente.
👉 In sintesi, la Cassazione ha ribadito che, in caso di intervento litisconsortile del terzo, le parti originarie devono avere piena possibilità di contestare la nuova domanda con ogni mezzo difensivo previsto dall’ordinamento.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 267 c.p.c. – Intervento volontario.
Art. 24 Cost. – Diritto di difesa.
Art. 111 Cost. – Giusto processo.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Garantisce l’effettività del contraddittorio anche nei confronti di domande nuove proposte da terzi intervenienti.
Specifica che le parti originarie possono contrattaccare non solo negando i fatti, ma anche con eccezioni e domande riconvenzionali.
Rafforza la coerenza del processo con i principi del giusto processo e della parità delle armi.