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Polizza Decennale Postuma: Natura e Legittimazione all’Azione – Cassazione Civile n. 1909/2025

Polizza Decennale Postuma: Natura e Legittimazione all’Azione – Cassazione Civile n. 1909/2025


Argomento:➡️ Assicurazione | Polizza decennale postuma e responsabilità costruttore

Introduzione:

Con la sentenza n. 1909 del 27 gennaio 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la natura della polizza assicurativa decennale postuma ex art. 4 del d.lgs. n. 122/2005, chiarendo i profili di legittimazione attiva nel far valere i diritti derivanti dal contratto assicurativo.

⚖️ Principi di diritto affermati

La Corte ha stabilito che:

📄 Natura della polizza decennale postuma: La polizza è qualificabile come assicurazione contro i danni per conto di chi spetta. Ne consegue che:

  • La legittimazione principale ad agire spetta al terzo assicurato, ossia all’acquirente o promissario acquirente dell’immobile.

  • Non si può escludere a priori che, in base alle pattuizioni contrattuali, il contraente (costruttore) possa avere una legittimazione concorrente a far valere i diritti derivanti dalla polizza.

📄 Disciplina soggettiva e interpretazione contrattuale: Il giudice di merito deve:

  • Verificare se il contratto sia stato stipulato in adempimento dell'obbligo imposto dal d.lgs. n. 122/2005 (in favore di una persona fisica);

  • Oppure se sia stato stipulato liberamente, a beneficio di un soggetto diverso da persona fisica (società o ente collettivo), caso in cui anche tali soggetti possono essere legittimati ad agire.

👉 In sostanza, la polizza decennale postuma tutela prioritariamente l’acquirente-persona fisica, ma può estendere effetti anche a soggetti diversi, in base all’autonomia contrattuale delle parti.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 4 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 – Polizza assicurativa obbligatoria per immobili da costruire.

  • Art. 1669 c.c. – Rovina e difetti di cose immobili.

  • Art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto di chi spetta.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Precisa i rapporti tra contraente e beneficiario nella polizza decennale.

  • Rafforza la tutela dell'acquirente dell’immobile, anche in presenza di soggetti non persone fisiche.

  • Ribadisce il ruolo centrale del giudice nella verifica della concreta volontà contrattuale.

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