Espulsione dello Straniero: Anche la Convivenza di Fatto è Causa Ostativa
Espulsione dello Straniero: Anche la Convivenza di Fatto è Causa Ostativa
Introduzione:
Con la sentenza n. 35684 del 21 dicembre 2023, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di espulsione dello straniero, la sussistenza di legami familiari in Italia rappresenta una causa ostativa non solo se fondata su rapporti matrimoniali, ma anche nel caso di convivenze di fatto. Tale interpretazione si fonda sull’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
Nozione estesa di legame familiare: Ai fini della valutazione della legittimità dell’espulsione, il concetto di "legame familiare" deve essere interpretato in senso ampio, comprendendo non solo il matrimonio, ma anche le convivenze di fatto, ossia rapporti stabili, duraturi e significativi che integrano la vita familiare, tutelata dall’art. 8 CEDU.
Tutela del diritto alla vita familiare: Il rispetto della vita familiare implica che le autorità nazionali debbano ponderare, nel disporre l’espulsione, l’impatto che tale misura avrebbe sui rapporti familiari di fatto, valutando attentamente la proporzionalità tra l'interesse pubblico perseguito e i diritti fondamentali dell’individuo.
👉 In sintesi, la Cassazione ha stabilito che anche i legami affettivi non formalizzati giuridicamente possono impedire l'espulsione dello straniero, in virtù della tutela della vita familiare garantita dalla CEDU.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico sull’immigrazione.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Ampliando la nozione di famiglia, adegua l’interpretazione interna ai principi sovranazionali in materia di diritti umani.
Rafforza le garanzie per gli stranieri stabilmente integrati nel tessuto sociale italiano attraverso relazioni familiari di fatto.
Impone alle autorità un’attenta valutazione dell’effettiva esistenza di legami familiari stabili, anche non formalizzati.