Adozione di Maggiorenni: La Consulta Consente la Deroga all'Intervallo di Età di 18 Anni
Adozione di Maggiorenni: La Consulta Consente la Deroga all'Intervallo di Età di 18 Anni
Introduzione:
Con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c., nella parte in cui, per l’adozione dei maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di 18 anni tra adottante e adottando, anche in presenza di una differenza esigua e di motivi meritevoli di tutela. La pronuncia amplia le possibilità di adozione, introducendo maggiore flessibilità nel rispetto delle situazioni concrete.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
Derogabilità dell’intervallo di età nell’adozione di maggiorenni: L'art. 291, comma 1, c.c., imponendo rigidamente un intervallo minimo di 18 anni tra adottante e adottando, viola i principi costituzionali quando impedisce, anche nei casi di minima differenza di età e di effettivi motivi meritevoli, il perfezionamento dell’adozione. Il giudice deve poter valutare caso per caso se consentire la deroga, tutelando situazioni affettive consolidate e rispondendo al superiore interesse della persona.
Tutela dei legami affettivi: La Corte Costituzionale ha sottolineato che l’adozione deve rispondere a un interesse meritevole di tutela, e che un'applicazione rigida del limite anagrafico può ledere il diritto alla realizzazione della vita familiare riconosciuto dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.
👉 In sintesi, la Consulta consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di 18 anni tra adottante e adottando, ove sussistano ragioni fondate e meritevoli di protezione.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 291 c.c. – Condizioni per l’adozione di persone maggiorenni (ora modificato alla luce della sentenza).
Costituzione italiana – Artt. 2, 3, 30 (diritti fondamentali e tutela della famiglia).
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Introduce una maggiore flessibilità nella disciplina dell’adozione dei maggiorenni, adattandola ai principi costituzionali di tutela della persona e della vita familiare.
Sottolinea la centralità del giudice nel valutare, caso per caso, l’effettiva meritevolezza dei motivi che giustificano la deroga all'intervallo di età.
Rimuove un ostacolo formale che, in alcuni casi, impediva la costituzione di legami familiari affettivi e consolidati.








