Vizio Parziale di Mente e Quantificazione della Pena: Divieto di Doppio Conteggio, Cassazione Penale n. 28743/2023
Vizio Parziale di Mente e Quantificazione della Pena: Divieto di Doppio Conteggio, Cassazione Penale n. 28743/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 28743/2023 (udienza 14 aprile 2023, deposito 4 luglio 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha affrontato un importante principio in tema di vizio parziale di mente e criteri di quantificazione della pena, ribadendo il divieto di doppio conteggio dello stato psichico dell’imputato.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha chiarito che:
Il vizio parziale di mente, una volta valutato ai fini dell'applicazione della diminuzione di pena prevista dalla legge:
Non può essere ulteriormente considerato come elemento autonomo per giustificare un'ulteriore riduzione della pena in sede di dosimetria concreta.
Tale ulteriore conteggio:
Violerebbe il principio di legalità e i limiti massimi di riduzione previsti per la diminuente,
Realizzerebbe una forma surrettizia di elusione del limite normativo stabilito dal codice penale.
Il giudice deve:
Considerare la condizione psichica dell’imputato esclusivamente nei limiti della riduzione legale prevista per il vizio parziale o totale di mente,
E non duplicarla nella valutazione discrezionale della pena.
👉 L'impostazione evita alterazioni indebite della proporzionalità e ragionevolezza della pena inflitta.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 88 c.p. – Vizio parziale di mente.
Art. 133 c.p. – Valutazione della gravità del reato e della personalità dell’imputato.
Art. 132 c.p. – Criteri per la determinazione della pena.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Garantisce il rispetto dei limiti legali alla riduzione della pena,
Impedisce la duplicazione indebita di effetti favorevoli per l’imputato,
Rafforza i principi di certezza del diritto e proporzionalità sanzionatoria.