Per la Cassazione non ci sono dubbi: la condotta dell’uomo che ripetutamente scarica rifiuti speciali non pericolosi all’interno di una fabbrica abbandonata integra a pieno titolo il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.
Cass. pen., sez. III, ud. 1 giugno 2023,(dep. 31 luglio 2023), n. 33423.