«Non vi è proporzione tra retribuzione e lavoro prestato quando, tenuto conto delle variabili mansionali, dell’effettiva prestazione patrimoniale, comprensiva della paga base e delle eventuali indennità. Sviluppato un calcolo per un arco di tempo quotidiano, settimanale o mensile, considerato dalla contrattazione o dagli usi, l’importo del corrispettivo non assicurerebbe al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera dal bisogno che lo ha costretto ad accettare quelle date condizioni di lavoro».
Cass. pen., sez. IV, ud. 5 dicembre 2023 (dep. 22 gennaio 2024), n. 2573