Il giudice deve valutare la fattispecie concreta nelle sue specifiche conseguenze. Per la sussistenza del reato, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente che ricorra un'alterazione apprezzabile dei lineamenti del viso con effetto sgradevole o di ilarità se non proprio ripugnante.
Cass. pen., sez. V, ud. 19 aprile 2023 (dep. 5 maggio 2023), n. 18894