Il requisito anagrafico del giudice popolare – età compresa tra 30 e 65 anni – deve essere posseduto sia al momento dell'accesso alla funzione, sia al completamento del processo nel cui corso il giudice sia stato nominato. Non può darsi luogo ad esclusione anticipata del giudice popolare nella previsione che i tempi dell'istruttoria comporteranno la perdita del requisito anagrafico.
Cass. pen., sez. I, ud. 12 maggio 2023 (dep. 26 giugno 2023), n. 27727