Rientrano nella nozione di “molestia”, quale atto costitutivo del reato di atti persecutori, le azioni in sede giudiziaria dell’asserito creditore che, precostituitisi titoli esecutivi falsi e, dunque, avvalendosi di fatti consapevolmente inventati, ponga in essere una pluralità di azioni giudiziarie, reiterante nel corso del tempo e in forza di un’unica ragione contrattuale, con unilaterale e ingiustificata modificazione aggravativa della posizione del debitore e, quindi, con abuso del processo, risultando la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell’azione giudiziaria causa di uno degli eventi tipici del delitto in questione (il grave stato d’ansia o di paura).
Cass. pen., sez. V, ud. 16 gennaio 2023 (dep. 21 aprile 2023), n. 17171