Il comportamento tenuto dal medico omeopata di fiducia, per quanto certamente inadeguato e carente rispetto alla situazione sanitaria del bambino, non ha introdotto nessun rischio nuovo, essendovi stata - sia pur nella fiducia in lui costantemente riversata - un’indubbia consapevolezza da parte dei genitori della sua condotta inadeguata.
Cass. pen., sez. IV, ud. 3 maggio (dep. 29 agosto 2023), n. 35895