La valutazione sull’inammissibilità dell’integrazione probatoria nel rito abbreviato, verificati i presupposti dell’incompletezza di un’informazione probatoria in atti e della prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata.
Cass. pen., sez. V, ud. 22 febbraio 2023 (dep. 7 aprile 2023), n. 14927