Ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, c.p., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che disponga dei mezzi necessari a sollecitare gli interventi strumentali all'impedimento dell'evento dannoso.
Cass. pen., sez. IV, ud. 14 giugno 2023 (dep. 16 ottobre 2023), n. 41846