Il dolo diretto omicidiario non postula che l’evento morte venga previsto e voluto dal soggetto attivo, quale unica e sicura conseguenza della condotta, essendo sufficiente, al contrario, che tale evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile, nell’ambito di una dinamica offensiva che comprenda anche – in termini cumulativi e alternativi – l’evento delle lesioni […].
Cass. pen., sez. I., ud. 30 marzo 2023 (dep. 30 maggio 2023), n. 23543