I Giudici chiariscono che, a fronte della mancanza di riscontro in merito all'asserito tradimento della donna, è logico ricondurre la condotta dell'uomo alla sua intima convinzione di essere vittima di infedeltà, elemento ben diverso dall'effettività del tradimento, e ciò non permette di ravvisare l'attenuante della provocazione.
Cass. pen., sez V, ud. 14 luglio 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38755