In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ordine al sequestro preventivo impeditivo avente ad oggetto un bene distratto da parte del fallito, a mezzo di negozio in favore del terzo, se, a seguito della revocatoria fallimentare ex art. 66 l. fall., viene dichiarata l’inefficacia dell’atto dispositivo, unico legittimato ad agire a mezzo riesame o appello cautelare è il curatore e non il terzo, essendo solo il primo, e non il secondo, destinatario esclusivo del bene in caso di restituzione.
Cass. pen., sez. V., ud. 17 ottobre 2023 (dep. 15 gennaio 2024), n. 1826