In caso di concorso del terzo esecutore nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’interesse proprio del terzo che vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 629 c.p. deve essere individuato in un ingiusto profitto con danno altrui senza che assuma rilievo il movente dell’azione criminosa; purtuttavia, ai sensi degli artt. 47 e 48 c.p., l’istigatore risponde del delitto di estorsione e l’esecutore del delitto di cui all’art. 393 c.p. allorquando quest’ultimo abbiamo agito sulla base di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell’istigatore.
Cass. pen., sez. II, ud. 25 ottobre 2023 (15 novembre 2023), n. 46097