«Nel caso di specie non sono evidentemente in discussione il principio di stretta legalità del diritto penale e la finalità garantistica assicurata dal monopolio legislativo nella definizione dell’area di ciò che è penalmente rilevante (art. 25, comma 2 Cost; art. 49 Carta di Nizza, art. / CEDU) con le conseguenti ricadute sulle regole che devono orientare l’attività interpretativa dei precetti in materia penale [...]».
Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), n. 41570