In caso di ricettazione di telefono cellulare di non rilevante valore, qualora dalle sentenze di merito risulti l’assenza di precedenti penali a carico dell’imputato ed altre situazioni di fatto indicative della scarsa rilevanza penale della condotta o comunque della positiva personalità del reo, quali la giovane età dell’imputato ed il limitato valore del bene ricettato, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. può essere dichiarata anche dalla Corte di Cassazione.
Cass. pen., sez. II, ud. 14 marzo 2023 (dep. 7 giugno 2023), n. 24457