Il possesso tutelato dalla norma che punisce il furto ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso animo domini ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendentemente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo ius possessionis.
Cass. pen., sez. IV, ud. 1 marzo 2023 (dep. 14 giugno 2023), n. 25562