Per poter distinguere una condotta penalmente sanzionabile in termini di maltrattamenti rispetto a comportamenti che connotano una comune “lite familiare”, si deve tener conto della condizione di ordinaria gerarchia in cui si iscrivono tali condotte, atteso che, se le parti si trovano in posizione paritaria e si confrontano, seppure con veemenza, su un piano di riconoscimento e accettazione reciproca non ci saranno gli elementi essenziali del reato di cui all'art. 572 c.p.
Cass. pen., sez VI, ud. 3 luglio 2023 (dep. 18 settembre 2023), n. 37978