Impossibile, secondo i Giudici, ridimensionare la gravità della condotta tenuta per lungo tempo dall’uomo sotto processo. Irrilevante il riferimento difensivo alle difficoltà economiche e alla disoccupazione dell’uomo e, infine, alla sindrome depressiva che lo ha colpito e lo ha costretto a chiedere aiuto a un centro di salute mentale.
Cass. pen., sez VI, ud. 14 marzo 2023 (dep. 5 aprile 2023), n. 14460