Lo stato mentale dell’imputato, quando già è stato valutato ai fini dell’applicazione della diminuente del vizio totale di mente, non può essere di nuovo assunto come elemento di giudizio per una ulteriore riduzione della misura della pena da infliggere in concreto, perché altrimenti verrebbe ad essere eluso il limite massimo di riduzione della pena per tale causa stabilito dalla legge.
Cass. pen., sez. I, ud. 14 aprile 2023 (dep. 4 luglio 2023), n. 28743