Con la Riforma Cartabia è stato inserito il nuovo art. 24-bis c.p.p. secondo cui «prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2».
Cass. pen., sez. V, ud. 7 luglio 2023 (dep. 25 ottobre 2023), n. 43304