In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa per più reati avvinti dal vincolo della continuazione, l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati non determina l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, rimanendo così preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, a condizione che all’impugnazione ritenuta ammissibile per il reato per il quale è stata determinata la pena base, in quanto ritenuto il più grave, non sia conseguito un annullamento del relativo capo.
Cass. pen., sez. II, ud. 22 marzo 2023 (dep. 14 aprile 2023), n. 16022