L’obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l’onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 c.p.p. Inoltre, devono essere "decisive" per la valutazione della responsabilità.
Cass. pen., sez. II, ud. 7 marzo 2023 (dep. 9 giugno 2023), n. 25124