La Corte di Cassazione conferma il pacifico orientamento secondo cui «integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel territorio dello Stato il fatto che si avvii una pratica di assunzione del lavoratore straniero dichiarando fintamente di voler costruire un rapporto di lavoro dipendente». E’ irrilevante il fatto che lo straniero sia già nel territorio italiano o ne debba fare ancora ingresso. I Giudici affermano però che non vi è recidiva specifica se il reato commesso in precedenza è stato depenalizzato.
Cass. pen., sez. I, ud. 30 marzo 2023 (dep. 28 giugno 2023), n. 28203