Le nuove pene sostitutive previste dalla riforma Cartabia sono soggette al principio devolutivo, per cui potranno trovare applicazione nel giudizio di secondo grado solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello. Inoltre, le novelle non hanno previsto un obbligo – ma solo la facoltà – per il giudice di rinviare l’udienza e sospendere il processo, mentre l’elaborazione del programma di trattamento non è prevista quale condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena.
Cass. pen., sez. VI, ud. 28 settembre 2023 (dep. 15 novembre 2023), n. 46013