La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibili delle istanze di ammissione alla pena sostitutiva formulate immediatamente dopo la lettura del dispositivo adottato ai sensi dell'articolo 599 c.p.p., ritenendo che ove gli imputati avessero voluto ottenere l'applicazione di una misura sostitutiva della pena detentiva, avrebbero dovuto inserire detta richiesta concordandola con il Procuratore Generale in sede di formulazione della proposta concordataria.
Cass. pen., sez V, ud. 3 ottobre 2023 (dep. 30 ottobre 2023), n. 43960