A fronte delle obiezioni difensive, i giudici precisano che la decisione di trasmettere gli atti al ‘Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria’ al fine di valutare l'opportunità di trasferire il detenuto presso un diverso istituto dotato di assistenza psichiatrica continua e più vicino ai luoghi di residenza del suo nucleo familiare non si pone in contraddizione con la ritenuta compatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con il regime carcerario bensì dà conto dell’attenzione prestata alla migliore gestione, in concreto, del trattamento penitenziario.
Cass. pen., sez. I, ud. 29 settembre 2023 (17 novembre 2023), n. 46469