Impossibile, secondo i Giudici, parlare di arma alterata. Inoltre, la condotta tenuta dal cacciatore è anche ritenuta, in concreto, priva di rilievo penale in quanto inidonea a determinare una maggiore offensività dell'arma in relazione all'offesa alle persone, avendone maggiorato l'efficacia rispetto alla sola attività venatoria.
Cass. pen., sez I, ud. 22 marzo 2023 (dep. 5 maggio 2023), n. 19076