Confermata in Cassazione l’assoluzione pronunciata dal Gip del Tribunale. Riconosciuta la non punibilità. Decisivo il riferimento al numero irrisorio di piante, al quantitativo complessivo di dosi ricavabili, alle modalità strumentali della coltivazione, all’assenza di precedenti penali (e di altri elementi) da cui desumere la destinazione della sostanza allo spaccio o l’inserimento del coltivatore nel mercato degli stupefacenti.
Cass. pen., sez. III, ud. 30 gennaio 2023 (dep. 30 maggio 2023), n. 23520