La pronuncia in commento ha stabilito che in tema di misure di prevenzione reale, nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Cass. pen., sez. II, ud. 13 settembre 2023 (dep. 15 novembre 2023), n. 46099