La scelta di individuare i reati per i quali è consentita la messa alla prova sulla base della pena edittale detentiva prevista in misura non superiore nel massimo a quattro anni è rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale ha fissato non irragionevolmente una soglia di pena massima irrogabile quale discrimine per l’accesso al beneficio.
Corte Cost., sent., 17 luglio 2023, n. 146