La pronuncia in commento ha affermato che: ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p., il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza ai sensi degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato […].
Cass. pen., sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep.16 febbraio 2024), n. 7209