Qualora l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150/2022, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 c.p.p., e non mediante di copia al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p.
Cass. pen., sez. Unite, ud. 13 luglio 2023 (dep. 18 ottobre 2023), n. 42603