La cessione di un credito ipotecario dopo la trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l’ammissibilità della ragione creditoria, né tantomeno determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al cessionario. Egli deve comunque dimostrare la propria buona fede che consegue alla dimostrazione della buona fede del creditore originario.
Cass. pen., sez. I, ud. 20 ottobre 2023 (dep. 30 gennaio 2024), n. 3798