L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa ex art. 411, comma 1-bis c.p.p. a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 122 del 2023 che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario quando il certificato sia richiesto da privati, datore di lavoro e pubbliche amministrazioni, è ricorribile in cassazione per violazione di legge purché sia allegato un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento.
Cass. pen., sez. VI, ud. 22 novembre 2023 (dep. 8 gennaio 2024), n. 611