In relazione all'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., ai fini dell'individuazione del regime applicabile alle sentenze emesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, in caso di ricorso proposto ai soli effetti civili e di non inammissibilità dello stesso, difettando disposizioni transitorie, trova applicazione il principio "tempus regit actum" che impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione, a garanzia del principio di affidamento, di parità delle armi ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., e di effettività del ricorso ai sensi dell'art. 13 CEDU.
Cass. pen., sez. V, ud. 23 febbraio 2023 (dep. 12 maggio 2023), n. 20381