L’art. 417 c.p. nel prescrivere l’applicazione di una misura di sicurezza ai soggetti condannati per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., richiede comunque un preventivo accertamento della effettiva e attuale pericolosità sociale del soggetto, da valutare sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p., respingendo automatismi e presunzioni.
Cass. pen., sez. I, ud. 12 dicembre 2023 (dep. 23 gennaio 2024), n. 2875