Secondo i giudici, sono le modalità intimidatorie dell’azione, compiuta congiuntamente ai componenti di un gruppo di tifosi, e la confusione venutasi a creare per effetto dell'irruzione nell'esercizio commerciale tra gli astanti, ad aver determinato il pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica posto a fondamento della applicata misura restrittiva della libertà personale.
Cass. pen., sez. III, ud. 5 ottobre 2023 (dep. 24 ottobre 2023), n. 43245