L’estinzione del debito tributario con le modalità e nei termini processuali definiti dall’art. 23, d.l. n. 34 del 30/3/2023 costituisce una nuova causa di non punibilità dai precisi presupposti applicativi che si affianca, ma non si sostituisce, né si estende alla causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74/2000.
Cass. pen., sez. III, ud. 13 settembre 2023 (dep. 27 ottobre 2023), n. 43569