Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell’imputato contenuto nella disciplina del codice di rito sull’improcedibilità determina un’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato, il quale non possa esercitare l’autodifesa a causa di un’infermità mentale in senso stretto, e quello che versi nella medesima impossibilità per un’infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch’essa le facoltà di coscienza, pensiero, percezione, espressione.
Corte Costituzionale, sent., 7 aprile 2023, n. 65