La pronuncia in commento ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento “de plano” ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Cass. pen., sez II, ud. 15 gennaio 2024 (dep. 2 febbraio 2024), n. 4800