Non costituisce violazione del divieto di bis in idem, stabilita dall’art. 649 c.p.p. l’emissione, per lo stesso fatto, di una sentenza o di un decreto penale di condanna e di un decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis c.p., non essendo quest’ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire la irrevocabilità.
Cass. pen., sez. I, ud. 7 giugno 2023 (dep. 28 settembre 2023), n. 39498