Il legislatore, avendo voluto espressamente circoscrivere i documenti penalmente rilevanti a quelli con efficacia probatoria equiparabile alle fatture in base alle norme tributarie, non ha ritenuto che tutti i documenti fiscali rientrino nel novero di quelli che possono costituire l'oggetto materiale della condotta di frode fiscale, salvo che essi siano equiparabili alle fatture per avere, sulla base di un'espressa previsione normativa, un rilievo probatorio analogo.
Cass. pen., sez III, ud. 22 marzo 2023 (dep. 25 luglio 2023), n. 32088