Nell’ipotesi in cui il processo non si concluda con provvedimento decisorio, dovendo esser emesso per l’accertata diversità del fatto rispetto all’oggetto dell’imputazione provvedimento di restituzione ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p., il conseguente nuovo esercizio dell’azione penale da parte del P.M. segna il confine oltre il quale gli eventi realizzatisi anteriormente e che avrebbero influito sul corso della prescrizione come cause di interruzione e sospensione, non possono più spiegare alcun effetto.
Cass. pen., sez. II, ud. 15 febbraio 2023 (dep. 26 maggio 2023), n. 23275