Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Cass. pen., sez III, ud. 6 luglio 2023 (dep. 26 settembre 2023), n. 39119