«Gli esposti anonimi, pur non potendo considerarsi notitia criminis, possono costituire mero “impulso” per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo a N.A.S. e che, laddove nel corso dell’attività ispettiva emergono elementi di reato, in quel momento – e solo in quel momento – scatteranno gli obblighi di cui agli articoli 114 e 220 disp. att. c.p.p.».
Cass. pen., sez. III, ud. 16 novembre 2023 (dep. 11 gennaio 2024), n. 1250