Il GIP, il quale non condivida la richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato, non può pronunciarsi con provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, neanche dopo aver sentito le parti e aver acquisito in udienza camerale la mancata opposizione dell’indagato, ma deve restituire gli atti invitando il PM a considerare la possibilità di richiederne il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, con le forme indicate nell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., consentendo così a tutti i soggetti processuali di dispiegare ritualmente il contraddittorio su questa diversa formula di archiviazione.
Corte Cost., sent., 13 giugno 2023, n. 116